Comunicazioni rivolte al Personale Docente e Ricercatore

[12/02/2025]   Tracciabilità delle spese di trasferta con la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) dal 1° gennaio 2025.

Con la presente si comunica che la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) all’articolo 1, commi 81- 83 introduce disposizioni stringenti su spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc.

La nuova norma richiede che il pagamento di dette spese avvenga con metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di  lavoro per il dipendente. Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, a cui non si applicano le nuove restrizioni. Pertanto, a decorrere dal 2025 la non tassazione delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (tipicamente taxi e auto a noleggio), sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciabili. Ad oggi, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, sembrano escluse dall’obbligo di tracciabilità, oltre alle spese di viaggio con mezzi di linea, anche le tipologie di spesa che non sono né di viaggio, né di vitto, né di alloggio, come ad esempio le spese di parcheggio, per visti, assicurazioni, vaccinazione ecc. per le quali già il TUIR fissa una soglia di esenzione giornaliera pari ad euro 15,49 per le missioni in Italia ed euro 25,82 per quelle all’estero. Al momento, e fino a chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene inoltre che le nuove disposizioni legale all’obbligo di tracciabilità trovino applicazione anche per i percettori di redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 TUIR quali ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative, borse imponibili e rimborsi a dipendenti di terzi. In ordine ai percettori di redditi esenti da Irpef, e salvo diverso orientamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, le stesse regole si ritiene debbano essere applicate anche a dottorandi, assegnisti di ricerca, e a tutti i percettori di redditi esenti che, in assenza di esenzione, rientrerebbero tra gli assimilati di reddito dipendente.

Per quanto riguarda i rimborsi ai lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, diventano indeducibili se non onorate con strumenti tracciabili, solo se sono state addebitate analiticamente al committente in fattura nell’ambito dell’incarico professionale svolto.

Per quanto riguarda i percettori di redditi occasionali gli stessi sono contemplati all’articolo 67 del TUIR, e sembrerebbero pertanto non coinvolti nella nuova normativa, tuttavia al momento e in via precauzionale fino a chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si consiglia di dare indicazione di pagamenti tracciabili nei casi di compensi con rimborso spese o solo rimborso spese senza compenso.

L’Ufficio Bilancio (Dott.ssa Serena Sola 059-2057013 serena.sola@unimore.it, Dott. Luigi Avallone 059-2056562 luigi.avallone@unimore.it) rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegati alla comunicazione

» Comunicazione presente in UnimoreInforma - Numero 168 - settimana 6-12 febbraio 2025